TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI – NATURA E SCOPI

Art. 1) – Denominazione – Sede – Colori Sociali
1. E’ costituita un’associazione sportiva dilettantistica denominata “Associazione Sportiva Dilettantistica PESARO SCI ”, con sede in Pesaro (PU), attualmente in via Corso XI Settembre n. 84;
2. La variazione di sede nell’ambito del medesimo comune non costituisce modifica del presente Statuto mentre la decisione in ordine allo spostamento della sede sociale in altro comune è di competenza dell’assemblea straordinaria dei soci;
3. Il Consiglio Direttivo può istituire sedi secondarie e sezioni, con delibera che dovrà essere rimessa, per la ratifica, alla prima assemblea dei soci.

Art. 2 – Caratteristiche, finalità e Scopo
1. L’associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico, ispirato ai principi della Costituzione della Repubblica Italiana e disciplinato dagli artt.36 e seguenti del Codice Civile.
2. La società ha per scopo:
a) l’esercizio, la promozione, lo sviluppo e la diffusione dell’attività sportiva dilettantistica, compresa l’attività didattica, con particolare riferimento agli sport invernali, sia a livello agonistico che amatoriale e ricreativo, quale fattore di formazione e di benessere psico-fisico, morale e sociale del cittadino, al servizio del Paese e dello Sport Nazionale e senza discriminazioni connesse alla razza, al sesso, al censo, alla religione, alla nazionalità, all’età, alle condizioni sociali, psico – fisiche e alle convinzioni morali;
b) L’organizzazione di attività motorie, culturali e ricreative, legate allo sport ed aperte a tutti, finalizzate alla promozione sociale dell’attività sportiva e della persona ed al miglioramento della qualità della vita;
c) l’opera di sensibilizzazione dei cittadini e delle autorità nei confronti dello sport, con particolare riferimento allo sport dilettantistico affinché vengano istituiti e migliorati, nell’area sociale in cui opera, servizi stabili per la pratica e l’assistenza dell’attività sportiva;
3. L’associazione è apolitica, apartitica, non si prefigge scopi di natura religiosa e non ha scopo di lucro; conseguentemente è tassativamente esclusa ogni forma di distribuzione, anche indiretta, di utili, proventi o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita della società, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge. Il patrimonio residuo allo scioglimento dell’associazione, da qualunque causa determinato, dovrà essere devoluto ad altre Società o Associazioni Sportive aventi finalità analoghe, ovvero ad altri fini sportivi, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della L. 23 dicembre 1996 n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
4. Le cariche elettive sono gratuite, così come le prestazioni svolte dagli associati in favore dell’associazione; i componenti degli organi associativi, così come gli associati, hanno tuttavia diritto al rimborso delle spese sostenute per l’espletamento delle proprie funzioni in favore dell’associazione.
5. Il Consiglio Direttivo potrà inoltre stabilire, ove ne ricorrano i presupposti, l’erogazione di indennità per l’espletamento di particolari attività sportive dilettantistiche e/o per collaborazioni di natura amministrativo/gestionale, relative ad attività distinte dalla carica elettiva ed entro i limiti del compenso massimo previsto dal D.P.R. 10 ottobre 1994, n. 645 e dal D.L. 21 giugno 1995, n. 239, convertito dalla legge 3 agosto 1995, n. 335 e successive modifiche ed integrazioni, per il presidente del collegio sindacale delle società per azioni, così come richiamati dall’art. 10, comma6, lett. c) del D.Lgs n. 460/1997.

Art. 3) – Oggetto e attività sociali:
1. L’associazione ha per oggetto lo svolgimento delle seguenti attività:
a) La pratica e la diffusione degli sport invernali, anche attraverso la costituzione di squadre di atleti agonistiche ed amatoriali, mediante gruppi distinti per disciplina ed età, onde consentire la partecipazione degli atleti e delle squadre alle manifestazioni sportive indette dalla Federazione Italiana Sport Invernali e dagli Enti di Promozione Sportiva cui l’Associazione delibererà di aderire;
b) L’Associazione potrà inoltre svolgere la propria attività in relazione a qualsiasi altra disciplina sportiva dilettantistica, sia a carattere agonistico che amatoriale:
c) L’attività didattica e di avviamento alle discipline sportive di cui alle precedenti lettere a), e b)
d) L’organizzazione di gare e manifestazioni sportive, la gestione di ogni forma di attività agonistica, ricreativa o di ogni altro tipo di attività motoria e non idonea a promuovere la pratica e la diffusione dello sport;
2. Per il perseguimento degli scopi di cui al comma precedente l’Associazione potrà:
a) svolgere attività didattica per l’avvio, l’aggiornamento ed il perfezionamento nello svolgimento delle attività sportive, e quindi organizzare scuole, camps, corsi di avviamento allo sport, centri estivi e corsi di attività motorie per il perfezionamento delle attività sportive;
b) costituire, gestire e condurre, a qualsiasi titolo, impianti e strutture sportive, nonché le attrezzature sportive e le strutture ricettive e ricreative ad essi afferenti, il cui ingresso sarà prioritariamente riservato ai soci dell’Associazione ed ai tesserati delle Federazione Sportiva Nazionali e/o degli Enti di Promozione Sportiva cui la stessa si affilierà;
c) svolgere attività ricreativa in favore dei propri soci e tesserati, allestire e gestire, all’interno della propria sede e/o degli impianti sportivi gestiti, bar, punti di ristoro, e attività ricreative e ricettive, per permettere l’aggregazione e lo sviluppo delle relazioni interpersonali, eventualmente anche in occasione di manifestazioni sportive o ricreative, riservando le somministrazioni ai propri soci;
d) esercitare, con finalità di autofinanziamento e senza scopi di lucro, attività di natura commerciale, rispettando le normative amministrative e fiscali vigenti;
e) Effettuare raccolte pubbliche occasionali di fondi;
f) svolgere attività di allestimento e gestione di iniziative, servizi ed attività culturali, turistiche e ricreative legate e/o collegate all’attività sportiva dilettantistica, ovvero finalizzati alla promozione dei valori dello sport dilettantistico ed alla conoscenza delle discipline sportive , ed in particolare degli sport invernali, compresi convegni, seminari, mostre ed eventi di spettacolo;
g) organizzare, escursioni e soggiorni presso le stazioni invernali attrezzate per la pratica degli sport invernali;
h) svolgere tutte le attività necessarie o utili al perseguimento degli scopi sociali.

Art. 4) – Principi associativi
1. L’Associazione è retta dai seguenti principi:
a) Assenza di scopo di lucro e divieto di distribuzione, anche indiretta, di utili, proventi o avanzi di gestione;
b) Democraticità della struttura;
c) Uniformità del rapporto associativo e uguaglianza dei diritti di tutti gli associati;
d) Sovranità dell’assemblea dei soci;
e) Libera eleggibilità e gratuità delle cariche associative;
f) Obbligatorietà del Bilancio e trasparenza amministrativa.
g) Intrasferibilità della quota associativa;
h) Devoluzione del patrimonio alla cessazione dell’Ente ad altre associazioni aventi finalità sportive.
2. Tutti i Soci maggiorenni hanno pari diritto di elettorato attivo e passivo. La divisione dei Soci nelle categorie di cui al successivo art. 8 non implica alcuna differenza di trattamento tra i Soci stessi in merito ai loro diritti nei confronti dell’associazione; tutti i Soci hanno diritto di partecipare effettivamente alla vita dell’Associazione e di fruire dei servizi della stessa, secondo le regole stabilite dal Consiglio Direttivo.
3. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo ed ai diritti che ne derivano

Art. 5) Durata – Anno sociale
1. La durata dell’associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con la delibera dell’assemblea straordinaria degli associati;
2. L’anno sociale e l’esercizio finanziario iniziano il 1° Ottobre di ogni anno e terminano il 30 Settembre dell’anno successivo.

Art. 6) Affiliazione e riconoscimento ai fini sportivi
1 . L’Associazione richiederà ai sensi delle disposizioni di legge vigenti il riconoscimento ai fini sportivi da parte del CONI, per il tramite di Enti di Promozione Sportiva e/o ad altre Federazioni Sportive Nazionali, riconosciute dal CONI, alle quali aderirà.
1. La società accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e direttive del C.I.O., del CONI, delle Federazioni Nazionali ed Internazionali o degli Enti di Promozione Sportiva cui risulterà affiliata e s’impegna ad accettare eventuali provvedimenti regolamentari e disciplinari che gli organi sportivi competenti dovessero adottare a carico della società nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti l’attività sportiva.
2. Costituiscono, quindi, parte integrante del presente statuto le norme contenute negli statuti e nei regolamenti federali nella parte relativa all’organizzazione e alla gestione delle società affiliate.
3. L’Associazione si impegna a garantire lo svolgimento delle assemblee dei propri atleti tesserati e tecnici al fine di nominare il loro rappresentante con diritto di voto nelle assemblee federali.

TITOLO II: ASSOCIATI

Art. 7) – Libertà di Associazione – Intrasferibilità della quota associativa
1. Il numero dei soci è illimitato. L’associazione concede la qualifica di associato a tutti coloro – Persone Fisiche, Società ed Enti – che condividono gli scopi associativi e si impegnano a realizzarli, partecipando alle attività associative, sia sportive che ricreative, accettano le finalità ed il metodo dell’associazione e recano in continuità il proprio contributo.
2. L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo; viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo alla qualifica di associato ed al rapporto associativo, fermo restando, in ogni momento, il diritto di recesso.
3. La qualifica di socio è intrasferibile sia per atto fra vivi che “mortis causa”.

Art. 8) – Norme per L’ammissione degli Associati
1. Per ottenere la qualifica di Associato ogni aspirante dovrà:
presentare domanda di ammissione all’Associazione. Per i soci minori di età la domanda dovrà essere presentata da uno dei genitori o da chi ne esercita la patria potestà.
essere di specchiata moralità e dimostrare una irreprensibile condotta civile e sportiva;
2. L’aspirante socio, firmando la domanda di ammissione, dichiara di possedere tutti requisiti richiesti per l’ammissione a socio dell’Associazione, di conoscere e di accettare il presente Statuto e di condividere le finalità associative e si impegna a rispettare i precetti, le condizioni e le indicazioni previste dal presente Statuto e da eventuali regolamenti interni nonché le delibere del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea dei Soci.;
3. Il Genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne;
4. Con la sottoscrizione della domanda di ammissione ed il rilascio delle dichiarazioni di cui al comma 2 il richiedente assume la qualifica di associato all’atto stesso della presentazione della domanda di ammissione, fatta salva la possibilità che il Consiglio Direttivo, alla prima riunione utile, in sede di verifica delle domande presentate, non deliberi di rifiutare la richiesta di associazione. All’atto della richiesta verrà rilasciata la tessera sociale;
5. L’eventuale giudizio negativo del Consiglio Direttivo deve essere sempre motivato e contro tale decisione è ammesso appello all’Assemblea Generale dei Soci la quale delibera in merito, sentito il Collegio dei Probiviri, ove istituito

Art. 9) – Perdita della qualifica di associato e provvedimenti disciplinari.
1. La qualifica di associato si perde:
a) per recesso (dimissioni), da presentarsi per iscritto; tale recesso ha efficacia decorsi trenta giorni dalla data nella quale il Consiglio Direttivo riceve la notifica della volontà di recesso, nel corso dei quali il socio recedente è comunque obbligato all’osservanza degli obblighi associativi e degli impegni assunti, salvo il caso di recesso motivato da giusta causa, il cui effetto è immediato.
b) per radiazione, che viene pronunciata dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei propri membri contro l’Associato che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell’associazione o che, con la sua condotta, costituisca ostacolo al buon andamento dell’Associazione.
c) per morosità, a causa del ritardo superiore a quattro mesi nel pagamento della quota associativa.
d) Per scioglimento dell’associazione.
2. La perdita di qualità di socio, da qualsiasi motivo determinata non conferisce al socio uscente alcun diritto di rimborso del valore della quota stessa o dei contributi versati.
3. L’esclusione per radiazione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l’esclusione sia stata deliberata. La notifica non è necessaria in caso di esclusione per morosità di cui al comma 1, lettera “c”. Nel caso che l’escluso non condivida le ragioni dell’esclusione può adire il Collegio dei Probiviri ovvero, in sua assenza, il Collegio Arbitrale di cui al presente Statuto; in tal caso l’efficacia della deliberazione di esclusione è sospesa fino alla pronuncia del Collegio Stesso. Il provvedimento di radiazione deve in ogni caso essere ratificato dall’assemblea ordinaria. Nel corso di tale assemblea si procederà in contraddittorio con l’interessato, che deve essere appositamente convocato, ad una disamina degli addebiti.

Art. 10) – Diritti degli Associati:
1. Tutti i soci maggiorenni godono, dal momento dell’ammissione, del diritto di partecipazione con diritto di voto alle Assemblee come previsto dall’art. 14 del presente Statuto. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età;
2. Al socio maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto all’elettorato attivo, cioè il diritto a ricoprire cariche sociali all’interno dell’associazione, nel rispetto tassativo dei requisiti di cui al successivo art. 17
3. La qualifica di socio da diritto a fruire dei servizi e delle iniziative dell’associazione, secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo o dall’apposito regolamento. In particolare è diritto di ogni socio frequentare la sede dell’associazione, il campo o la palestra di allenamento nei giorni e nelle ore stabilite dal Consiglio Direttivo, o dal Direttore Sportivo, ove nominato, che dovranno comunque dare priorità alle esigenze dei soci atleti;
4. Ogni socio potrà esprimere al Consiglio Direttivo indicazioni, osservazioni o suggerimenti riguardanti le attività associative.

Art. 11) – Doveri dei Soci:
Tutti i soci hanno il dovere di:
a) accettare ed osservare lo Statuto, i Regolamenti e le Deliberazioni degli Organi Sociali;
b) osservare un comportamento corretto, dignitoso e rispettoso degli altri Soci, dei collaboratori dell’Associazione e dei Dirigenti della Stessa.
c) corrispondere le quote associative determinate dal Consiglio Direttivo ed i contributi straordinari determinati dall’Assemblea rinunziando, per essi, a qualsiasi pretesa di restituzione.
d) cooperare attivamente alla formazione sportiva dei consoci ed al perseguimento degli scopi dell’associazione;
e) difendere il buon nome della società e divulgare, ognuno secondo le proprie possibilità, le finalità e gli scopi associativi;
f) rispettare le deliberazioni dell’Assemblea, del Consiglio Direttivo, del Direttore Sportivo e degli Allenatori.

Art. 12) – Quota e contributi associativi
1. Tutti gli associati sono tenuti a corrispondere una quota associativa annuale ed un contributo di partecipazione all’attività sportiva esercitata nella misura che deve essere determinata dall’organo amministrativo
2. Tutti i tesserati sono tenuti a corrispondere una quota di iscrizione annuale ed un contributo di partecipazione all’attività sportiva esercitata nella misura che deve essere determinata dall’organo amministrativo.
3. La quota associativa non è trasferibile a terzi, neppure a causa di morte, né può essere rivalutata. La qualifica di Associato dell’Associazione è intrasmissibile
4. L’associato o il tesserato non in regola con il pagamento della quota associativa o della quota di iscrizione annuale o del contributo di partecipazione all’attività sportiva non può esercitare i diritti spettatigli come tale;
5. Il Consiglio Direttivo può inoltre determinare di richiedere una quota associativa ed un contributo di partecipazione anche agli atleti agonisti, fissandone la misura.

TITOLO III: ORGANI SOCIALI

Art. 13) – Gli Organi attraverso i quali l’Associazione esplica le sue funzioni sono:
a) L’Assemblea generale degli Associati;
b) Il Consiglio Direttivo;
c) Il Presidente;
d) Il Vice-Presidente vicario
e) Il Segretario ove nominato dal Consiglio Direttivo;
f) Il Tesoriere ove nominato dal Consiglio Direttivo;
g) Il Direttore Tecnico Sportivo ove nominato dal Consiglio Direttivo
h) Il Comitato Esecutivo ove nominato dal Consiglio Direttivo.
i) Il Collegio dei Revisori dei conti ove nominato dall’Assemblea dei soci
j) Il Collegio dei Probiviri ove nominato dall’Assemblea dei soci.
L’elezione degli Organi dell’Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo.

Art. 14) Assemblea degli Associati
1. L’Assemblea generale degli Associati è composta da tutti i soci maggiorenni aderenti all’Associazione in regola con il pagamento delle quote associative e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione ed è l’Organo Sovrano dell’Associazione Stessa.
2. L’Assemblea, regolarmente convocata e costituita, rappresenta l’universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gi associati, anche se non intervenuti o dissenzienti
3. L’Assemblea è Ordinaria e Straordinaria, in relazione agli argomenti all’Ordine Del Giorno.
4. Ogni socio ha diritto ad un solo voto. In sede di Assemblea Ordinaria è ammesso il voto per delega nella misura di tre deleghe per ogni socio; in sede di Assemblea Straordinaria non è ammesso il voto per delega.
5. La convocazione dell’Assemblea dei Soci, sia ordinaria che straordinaria, deve avvenire almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione mediante affissione di avviso nella sede sociale ovvero mediante comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax, telegramma e/o consegna diretta.
6. L’Avviso di convocazione dell’Assemblea deve contenere l’Ordine del Giorno, il luogo e l’ora dell’adunanza, e la data prevista per l’eventuale seconda convocazione, che non potrà essere fissata nello stesso giorno della prima.
7. L’Assemblea deve essere convocata presso la sede dell’associazione ovvero in altro luogo nel comune in cui ha sede l’associazione idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati,

Art. 15) – Funzionamento dell’Assemblea:
1. Le Assemblee sono presiedute dal Presidente dell’Associazione ovvero, in caso di sua assenza, o qualora si tratti di Assemblea per il rinnovo delle cariche, dal socio con maggiore anzianità di iscrizione presente in assemblea. Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l’ordine delle votazioni;
2. L’Assemblea, su proposta del Presidente, nominerà altresì un segretario e due scrutatori scelti fra i soci presenti. Nelle assemblee con funzioni elettive in ordine alla designazione delle cariche sociali non potranno essere nominati scrutatori i candidati alle medesime cariche;
3. Di ogni Assemblea si dovrà redigere il verbale firmato dal Presidente, dal Segretario e dagli scrutatori utilizzando, all’uopo, un apposito libro, anche a fogli mobili. Copia del verbale deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio direttivo a garantirne la massima diffusione;

Art. 16) – Assemblea Ordinaria:
1. L’Assemblea Ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà dei soci aventi diritto al voto più uno, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti; essa delibera a maggioranza dei presenti, in proprio o per delega.
2. L’Assemblea Ordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta l’anno entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del bilancio consuntivo (rendiconto economico e finanziario).
3. La convocazione dell’Assemblea Ordinaria può essere richiesta dal Presidente, dal Consiglio Direttivo con delibera a maggioranza dello stesso, dal Collegio dei Revisori – ove nominato – e da tanti soci che rappresentino almeno un decimo degli aventi diritto al voto, e che dovranno presentare domanda al Presidente della Società, proponendo l’Ordine del Giorno; in tal caso l’Assemblea dovrà essere convocata entro venti giorni dalla ricezione della domanda da parte del Presidente.
4. Sono compiti dell’Assemblea Ordinaria:
a) Deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell’associazione;
b) Eleggere ogni 4 (quattro) anni, il Consiglio Direttivo e le altre Cariche Sociali;
c) Approvare i Regolamenti redatti dal Consiglio Direttivo;
d) Approvare la relazione, morale e sportiva, del Consiglio Direttivo sull’attività svolta nell’anno sociale trascorso
e) Approvare il Bilancio Consuntivo e la Relazione economica redatti dal Consiglio Direttivo;
f) Deliberare in merito a tutti gli argomenti attinenti la vita ed i rapporti dell’Associazione che non rientrano nelle competenze dell’Assemblea Straordinaria, nonché su tutte le questioni che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno sottoporre alla sua attenzione e su quelle proposte dai soci.

Art. 17) – Assemblea Straordinaria:
1. L’Assemblea Straordinaria è validamente costituita con la presenza dei due terzi degli aventi diritto al voto in prima convocazione ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti; essa delibera a maggioranza dei presenti; per le deliberazioni concernenti lo scioglimento della società è richiesta una maggioranza qualificata dei 3/5 degli associati presenti.
2. L’Assemblea Straordinaria delibera sulle seguenti materie:
a) Modificazioni dello Statuto Sociale;
b) Deliberazioni in ordine alla decadenza del Consiglio Direttivo e degli altri Organi Associativi;
c) Scioglimento dell’Associazione e modalità di liquidazione;
3. La convocazione dell’Assemblea Straordinaria può essere richiesta dal Presidente, dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei propri membri e da tanti soci che rappresentino almeno un terzo degli aventi diritto al voto, e che dovranno presentare domanda al Presidente della Società, proponendo l’Ordine del Giorno; in tal caso l’Assemblea dovrà essere convocata entro trenta giorni dalla ricezione della domanda da parte del Presidente.

Art. 18) – Consiglio Direttivo
1. Il Consiglio Direttivo è l’Organo amministrativo e direttivo dell’Associazione; i suoi componenti, scelti esclusivamente fra i soci, vengono nominati dall’Assemblea, durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.
2. Possono ricoprire cariche sociali solo i soci maggiorenni in regola con il pagamento delle quote associative, che non ricoprano cariche sociali in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della stessa disciplina, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del CONI o di una qualsiasi delle Federazioni Sportive o enti di Promozione Sportiva ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente superiori ad un anno.
3. Il Consiglio Direttivo è formato da un numero dispari di componenti, con il limite minimo di cinque ed il limite massimo di tredici
4. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono valide quando alle riunioni è presente la maggioranza dei Consiglieri in carica e sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per le deliberazioni di straordinaria amministrazione occorre il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in carica. Ogni consigliere ha diritto ad un voto, compreso il Presidente; in caso di parità di voti, la questione dovrà essere rimessa all’assemblea dei soci.
5. Di ogni seduta del Consiglio Direttivo verrà redatto apposito Verbale utilizzando, all’uopo, apposito libro, anche a fogli mobili. Copia del verbale deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio direttivo a garantirne la massima diffusione
6. I componenti del Consiglio Direttivo nominano nel loro ambito il Presidente e Il Vice Presidente Vicario. Possono nominare altresì Il Segretario e il Cassiere (tesoriere), che possono anche non essere membri del Consiglio Direttivo
7. In caso di morte, decadenza o di dimissioni di consiglieri prima della scadenza del mandato, questi verranno sostituiti da chi, nell’ultima Assemblea, ed in ordine di voti, ha seguito gli eletti. I consiglieri così eletti rimangono in carica sino alla successiva Assemblea Ordinaria.
8. Qualora per qualsiasi motivo venga meno la maggioranza dei Consiglieri l’intero Consiglio Direttivo è considerato decaduto e deve essere rinnovato.
9. Verificandosi il caso di cui al punto precedente, dovrà essere convocata immediatamente e senza indugio l’assemblea ordinaria per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo. Fino alla sua nuova costituzione, e limitatamente agli affari di ordinaria amministrazione e/o urgenti le funzioni saranno svolte dal consiglio decaduto
10. Il Consiglio Direttivo si riunisce normalmente una volta al mese, su convocazione del Presidente. Potrà riunirsi, inoltre, ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno o quando ne venga fatta richiesta, anche senza particolari formalità, da un terzo dei Consiglieri.
11. I Consiglieri che si rendono assenti senza giustificato motivo per tre riunioni consecutive si intendono decaduti dalla carica e saranno sostituiti a norma dell’articolo precedente.

Art. 19) – Funzioni del Consiglio Direttivo:
Al Consiglio Direttivo sono attribuite le funzioni inerenti la gestione dell’Associazione in ogni suo aspetto e secondo gli indirizzi delineati dall’Assemblea dei Soci. Il Consiglio potrà deliberare su tutti gli atti di amministrazione sia Ordinaria che Straordinaria con l’unico limite rappresentato delle disposizioni del presente Statuto ovvero da eventuali disposizioni dell’Assemblea dei Soci.
In particolare, al Consiglio Direttivo sono attribuite le competenze relative a:
a) la determinazione delle quote associative e delle quote mensili di frequenza, da parte dei soci, degli affiliati e dei tesserati, alle attività dell’associazione;
b) La deliberazione inerente qualsiasi questione di ordine economico e finanziario, l’apertura e la chiusura di c/c bancari, la richiesta di affidamenti e fidejussioni, la stipula di contratti di lavoro, collaborazione, locazione anche finanziaria, sponsorizzazione etc.
c) l’esame delle domande di ammissione o dimissione dei soci e le deliberazioni in ordine alle stesse;
d) l’adozione di provvedimenti disciplinari;
e) la predisposizione del programma economico preventivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
f) la redazione del bilancio consuntivo, nonché della relazione morale e sportiva, da sottoporre all’approvazione all’Assemblea;
g) la tenuta dei libri sociali;
h) la nomina, ove ritenuto utile od opportuno, del Direttore Sportivo, che può essere scelto anche al di fuori del Consiglio Direttivo. In tal caso partecipa alle riunioni del Consiglio con voto consultivo.
i) L’individuazione dei collaboratori dell’Associazione e la definizione degli eventuali compensi da attribuire agli stessi;
j) La predisposizione del programma sportivo dell’Associazione;
k) la convocazione delle Assemblee dei soci;
l) la redazione dei Regolamenti Interni e delle norme, comportamentali e finanziarie, per l’uso degli impianti sportivi e della sede sociale e per i servizi resi agli associati;
m) l’istituzione, qualora lo ritenga utile alla gestione sociale, di speciali quote di abbonamento ai non soci per l’utilizzo degli impianti sportivi e per l’ammissione alle manifestazioni organizzate dall’Associazione;
n) Deliberare su tutte le questioni che interessano la Società ed i Soci.

Art. 20) – Presidente e Vice-Presidente
1. Il Presidente dirige l’Associazione e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell’autonomia degli altri organi sociali.
2. Il Presidente è il Legale Rappresentante della società di fronte ai terzi ed in giudizio.
3. Al Presidente dell’Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circe l’attività compiuta, l’Ordinaria Amministrazione dell’Associazione; in casi eccezionali di necessità ed urgenza il Presidente può compiere anche atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve senza indugio convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato;
2. Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea, il Consiglio Direttivo e il Comitato Esecutivo, cura l’esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell’Associazione, verifica l’osservanza dello Statuto e dei Regolamenti e ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità
3. Il Vice-Presidente vicario sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento ed in quelle mansioni nelle quali viene espressamente delegato

Art. 21) – Segretario e Tesoriere.
1. Il Segretario da esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza, provvede al normale funzionamento dell’Associazione e dirige l’amministrazione sociale, con particolare riferimento alle pratiche relative ai rapporti con le Federazioni Sportive, gli enti di Promozione Sportiva, il Comitato Regionale, ai tesseramenti degli atleti, etc.
2. Il Tesoriere, o Cassiere, si incarica della riscossione delle entrate, della tenuta dei conti sociali e dei libri contabili. Provvede alla conservazione delle attività dell’Associazione ed alle spese, da pagarsi su mandato del Presidente o di chi ne fa le veci..
3. Il Segretario ed il Tesoriere possono essere nominati anche fra i non soci.

Art. 22) – Direttore Tecnico Sportivo
Il Direttore Tecnico Sportivo nominato se ritenuto opportuno od utile dal Consiglio Direttivo, su delega di quest’ultimo, assume i seguenti incarichi:
– stabilire il programma delle attività sportive dell’Associazione, e la preparazione tecnica degli atleti;
– stabilire gli orari di allenamento;
– collaborare per la risoluzione dei problemi di tutte le discipline con i tecnici ed i responsabili di settore;
– curare i contatti con Enti, Società, Privati, Stampa etc.;
– sovrintendere alle manifestazioni organizzate dall’associazione;
– curare per conto della società i rapporti, anche di natura finanziaria, con atleti e tecnici;
– predisporre la partecipazione degli atleti alle singole gare;
– sottoporre al Consiglio Direttivo l’organizzazione di manifestazioni;
– espletare incarichi particolari affidatigli dalla Presidenza;

Art. 23) – Comitato Esecutivo
Il Comitato Esecutivo, ove costituito, è formato dal Presidente, dal Vice Presidente, e dal Segretario. Esso si occupa delle questioni di ordinaria amministrazione per le quali il Presidente ritiene non necessaria la convocazione del Consiglio Direttivo, e potrà avvalersi della collaborazione di Soci volontari in funzione di specifici incarichi.

Art. 24) Collegio dei Revisori dei Conti
Il Collegio dei Revisori dei Conti, istituito se ritenuto utile o opportuno dall’Assemblea dei soci, è formato da tre componenti, eletti dall’assemblea; essi provvedono a nominare fra loro il Presidente, il quale assiste alle riunioni del Consiglio Direttivo con voto consultivo.
I Revisori dei Conti esercitano la vigilanza sull’amministrazione dell’Associazione, controllano, con periodicità almeno trimestrale, la contabilità dell’Associazione e la Consistenza di cassa, esprimono il parere sulla correttezza del bilancio e, qualora rilevino irregolarità amministrative, debbono comunicarle per iscritto al Presidente della Società per i necessari provvedimenti.

Art. 25) Collegio dei Probiviri
Il Collegio dei Probiviri, istituito se ritenuto utile o opportuno dall’Assemblea dei soci, è formato da tre componenti, eletti dall’assemblea dei Soci qualora ritenuto utile o opportuno l’istituzione dell’Organo; essi provvedono a nominare fra loro il Presidente, il quale assiste alle riunioni del Consiglio Direttivo con voto consultivo.
I probiviri vigilano sull’osservanza del presente statuto e delle norme e regolamenti sportivi da parte degli associati, del consiglio direttivo e delle persone investite di cariche sociali e deliberano in ordine alle questioni rimesse al loro giudizio ai sensi del presente statuto dai soci e dal Consiglio direttivo.

TITOLO IV: ENTRATE – PATRIMONIO SOCIALE – ESERCIZIO FINANZIARIO – BILANCIO

Art. 26) – Entrate dell’associazione
Le Entrate dell’Associazione sono costituite:
a) dalle quote associative;
b) dalla riscossione di quote per la frequenza delle attività sportive, dei corsi e dei servizi organizzati per i soci, gli affiliati ed i tesserati;
c) dalle eventuali elargizioni e contributi erogati da soci o terzi;
d) dall’attività finanziaria derivante dall’organizzazione delle manifestazioni sportive agonistiche o ricreative;
e) dal saldo positivo dell’eventuale gestione di impianti sportivi, bar o punti di ristoro;
f) dall’eventuale utile derivante delle iniziative turistico-commerciali intraprese per il finanziamento dell’attività sportiva, compresi eventuali contratti di sponsorizzazione e pubblicità, approvati dal C.D..
g) da tutte le entrate che possano concorrere ad incrementare i fondi associativi in relazione all’attività sportiva.

Art. 27) – Patrimonio
1. Il Patrimonio dell’Associazione è costituito da tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell’Associazione, dai crediti, dai saldi attivi dei c/c bancari,dalla liquidità presente in cassa e da eventuali altre attività di natura finanziaria, il tutto al netto dei debiti accesi per l’esercizio dell’attività:
2. In caso di scioglimento dell’Associazione il Patrimonio sarà devoluto, secondo le deliberazioni assembleari, ad altra associazione sportiva dilettantistica avente finalità analoghe, ovvero ad altre finalità sportive, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, L. 23/12/1196 n. 662, e fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.
3. E’ in ogni caso tassativamente esclusa, sia nel corso della vita associativa che in caso di scioglimento, qualsiasi distribuzione fra gli associati, anche in modo indiretto, di beni, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o quote di Capitale.

Art. 28) – Esercizio Finanziario e Bilancio
1. L’esercizio Finanziario dell’Associazione comincia il 01/10 e termina il 31/09 di ogni anno.
2. Entro quattro mesi dal termine dell’esercizio finanziario il Consiglio Direttivo presenta all’approvazione dell’Assemblea Ordinaria il Bilancio Consuntivo (rendiconto economico e finanziario) dell’esercizio finanziario precedente ed un Bilancio di Previsione contenente un preventivo delle spese necessarie per far funzionare l’Associazione. Qualora tale Bilancio presenti delle Passività l’Assemblea delibera l’ammontare del Contributo Straordinario da ripartire tra i soci a conguaglio.
3. Il Bilancio deve offrire una chiara ed idonea informazione circa la situazione economica e finanziaria dell’Associazione, con separata indicazione dell’eventuale attività commerciale posta in essere accanto a quella istituzionale; ciò anche attraverso eventuali relazioni di accompagnamento;
4. Il Bilancio deve essere redatto con chiarezza e precisione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta la reale situazione economica e finanziaria dell’Associazione, nel rispetto dei principi della trasparenza e correttezza nei confronti degli Associati.
5. In caso di residui attivi di gestione gli stessi dovranno obbligatoriamente essere accantonati a fondo di riserva ed essere utilizzati negli esercizi successivi per il perseguimento delle attività sportive istituzionali.
6. I Bilanci debbono essere comunicati al Collegio dei Revisori, ove nominato, almeno 15 giorni prima di quello fissato per l’assemblea dei soci e devono restare depositati nella sede dell’Associazione nei 5 (cinque) giorni che precedono l’assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura. La richiesta di copie è soddisfatta dall’Associazione a spese del richiedente
7. Il Bilancio consuntivo approvato dall’assemblea dovrà essere riportato sul libro dei verbali delle assemblee unitamente al verbale di approvazione dello stesso e potrà essere consultato da ogni socio che ne faccia richiesta al Segretario con preavviso di tre giorni.

Art. 29) – Gestione della Tesoreria
I fondi occorrenti per l’ordinaria gestione saranno depositati in un conto corrente presso un Istituto di Credito scelto dal Consiglio Direttivo. Tale C/C sarà movimentato dal Presidente e dal Vice Presidente, nonché dal Tesoriere, se nominato, cui spetta per delega l’amministrazione dell’Associazione.

TITOLO V: INCARICHI OPERATIVI – SEZIONI – INCOMPATIBILITA’

Art. 30) – Assegnazione degli Incarichi
1. Per l’organizzazione dell’Attività dell’Associazione possono essere affidati incarichi a vario titolo anche a persone che non rivestono la qualità di socio. Resta tuttavia fermo il criterio preferenziale di assegnare prioritariamente ai soci un ruolo attivo negli incarichi connessi con l’attività associativa, finalizzata, tra l’altro, al contenimento delle spese.
2. Il Presidente ed Il Consiglio Direttivo, nel conferire ogni incarico, devono precisarne i caratteri e la natura, nonché l’eventuale remunerazione, ferma restando la gratuità degli incarichi degli amministratori.

Art. 31) – Incompatibilità
1. La qualità di membro del Consiglio Direttivo è incompatibile con qualsiasi eventuale rapporto lavorativo con l’Associazione, sia esso di lavoro subordinato, di collaborazione autonoma, di consulenza o altro.
2. Ai membri del Consiglio Direttivo ed ai soci che prestano fattivamente la propria opera in favore dell’Associazione spetta tuttavia il rimborso delle spese sostenute per l’espletamento del proprio incarico. Il rimborso delle spese avverrà a piè di lista sulla base di nota spese da consegnare al tesoriere con allegati i documenti giustificativi delle spese sostenute. Il Consiglio Direttivo potrà inoltre deliberare l’erogazione delle indennità e dei rimborsi agli sportivi dilettanti ed ai collaboratori amministrativo-gestionali nei limiti previsti dalle vigenti normative fiscali (attualmente art. 67, comma 1 lett. m DPR 917/86).
3. La funzione di membro del Consiglio Direttivo è incompatibile con l’attribuzione di analoga carica in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale o Disciplina Associata se riconosciute dal CONI, ovvero nell’ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di Promozione Sportiva.;
4. La funzione di membro del Consiglio Direttivo è altresì incompatibile con attività in contrasto con le finalità associative. In simili eventualità è compito dell’interessato, dietro richiesta del C.D., optare. Casi di perdurante incompatibilità non risolta sono passibili di radiazione.

TITOLO VI: LIBRI SOCIALI

Art. 32) – Costituiscono libri sociali obbligatori dell’Associazione:
– il libro Soci;
– il libro verbali delle Assemblee;
– il libro verbali del Consiglio Direttivo;
Eventuali libri contabili richiesti da particolari disposizione di legge;
I libri sociali possono essere tenuti in maniera chiara ed ordinata ed in forma libera, anche a fogli mobili e devono essere conservati nella sede sociale.
Della regolarità della loro tenuta sono responsabili solidamente il Presidente ed il Segretario.
I Libri dell’Associazione posso essere visionati da qualsiasi socio che ne faccia richiesta; le copie richieste sono fatte dall’Associazione a spese del richiedente.
TITOLO VII: CLAUSOLA COMPROMISSORIA E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 33) – Clausola Compromissoria
1. I Soci si impegnano a non adire in nessun caso le vie legali per eventuali divergenze che dovessero sorgere tra essi soci o nei confronti dell’Associazione. Di conseguenza essi si impegnano a devolvere tali divergenze ad un Collegio Arbitrale, amichevole compositore, costituito secondo le regole previste dalle Federazioni Sportive e/o dagli enti di Promozione Sportiva cui si affilierà l’Associazione.
2. In tutti i casi in cui, per qualsiasi motivo, non fosse possibile comporre il collegio arbitrale secondo il comma precedente, l’Associazione ed i suoi soci si impegnano a rimettere ad un giudizio arbitrale irrituale la risoluzione delle controversie tra essi insorte, che non siano originate dalla loro attività sportiva o associativa e che non rientrino nella competenza normale degli Organi di Giustizia Federali ovvero nella competenza del Giudice Amministrativo, ai sensi dell’art. 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile, sempre che trattasi di controversie per le quali la legge non escluda la compromettibilità in arbitri
3. Il Collegio Arbitrale giudicherà ex bono et aequo, in via irrituale e la sua decisione sarà vincolante per le parti, che si impegnano ad accettarla quale espressione delegata della loro volontà. Sede dell’arbitrato sarà, salvo diverse previsioni federali, il comune in cui ha sede la società.
4. La mancata accettazione e/o esecuzione del lodo comporterà, per il socio inadempiente, la sanzione della radiazione.

Art. 34) – Cause di Scioglimento
1. Lo scioglimento dell’Associazione può avvenire per delibera dell’Assemblea Straordinaria dei soci con voto favorevole di tanti soci che rappresentino i 3/5 dei presenti all’Assemblea;
2. Lo scioglimento dell’Associazione potrà inoltre avvenire “ipso jure” per:
a) rinuncia alla qualifica di tutti i soci;
b) mancata ricostituzione degli organi sociali a causa della reiterata impossibilità di funzionamento dell’assemblea.

Art. 35) – Modalità di Liquidazione
In caso di scioglimento dell’Associazione la liquidazione avverrà con le seguenti modalità: L’Assemblea o, subordinatamente, il Presidente uscente, o, ancora in subordine, l’ultimo socio ordinario rinunziante oppure il più anziano dei rinunzianti nomina un Liquidatore del patrimonio dell’Associazione, Il cui residuo, dopo avere onorato tutti i debiti, dovrà essere devoluto ai fini previsti dal precedente art. 31, c. 2.

Art. 36) – Disposizioni Finali
Le norme del presente Statuto possono essere integrate dall’eventuale regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo;
Per quanto non previsto nel presente Statuto si applicano le norme del codice civile in materia di associazioni non riconosciute nonché, in quanto applicabili, i regolamenti del CONI e della F.I.S.I.
Il presente Statuto sostituisce o annulla ogni altro precedente Statuto dell’Associazione nonché ogni altra norma regolamentare dell’Associazione in contrasto con esso.

Il presente Statuto è stato approvato dall’Assemblea Generale dei Soci del 18 Settembre 2011.